La falegnameria LA VITOLA, sita in Villapiana prov. di Cosenza Calabria, da oltre 50 anni si occupa dell’arte e della trasformazione del
legno.
Nel nostro lavoro, il nostro obbiettivo principale è costruire le cose seguendo le regole.
In passato le regole nel nostro lavoro non erano scritte, ora invece le regole specialmente in alcuni campi sono scritte e per legge si devono per forza applicare. Uno dei campi dove le regole si devono per forza applicare, sono la costruzione dei parchi gioco in legno ad uso pubblico, nonché nell’eseguire la loro ordinaria manutenzione. Se tale manutenzione viene eseguita come previsto dalla legislazione UNI EN 1176 la durata dell’attrezzatura in essere avrebbe una durata maggiore negli anni. Mediante questa manutenzione si ottiene un notevole vantaggio economico in quanto non bisogna ricorrere alla demolizione e riacquisto ex novo di un parco giochi, perché la vita delle attrezzature in legno, se ben trattate e lavorate può essere infinita. Altro aspetto principale è annullare in un modo quasi assoluto, il pericolo di incidenti causati ai bambini.
La falegnameria LA VITOLA è in regola con i requisiti essenziali per eseguire produzione, installazione, ispezione e manutenzione dei parchi gioco in legno ad uso pubblico come previsto dalla normativa europea EN 1176-2, 3, 4, 5, 6, 11, 7.
Il divertimento e le occasioni di socializzazione che queste attrezzature offrono alla comunità non devono infatti andare a discapito della sicurezza dei bambini. Per questa ragione la normativa richiede che sia prestata particolare attenzione non solo nella scelta e nell’istallazione di tali attrezzature, ma anche alla loro regolare e precisa manutenzione. Infatti, le cause degli incidenti che avvengono nei parchi giochi sono in molti casi da ricercarsi proprio in certe attrezzature da gioco obsolete e/o prive di un’adeguata e regolare manutenzione.
Quindi è di fondamentale importanza che il comune gestore unico di spazi pubblici destinati alla ricreazione e allo svago collettivo gestisca queste aree con particolare attenzione al fattore sicurezza.
La responsabilità della corretta istallazione e manutenzione ricade infatti sui proprietari e gestori delle aree gioco, anche perché in capo al Comune ed ai suoi responsabili sussiste, in caso di
incidente, una responsabilità oggettiva in caso di sinistro derivante proprio dall’omessa e/o carente manutenzione sui datori di lavoro delle strutture scolastiche e ricettive e sui responsabili degli UFFICI TECNICI comunali e di ENTI PUBBLICI IN GENERE.
L’ARTICOLO 2051 DEL CODICE CIVILE prevede il danno cagionato da cosa in custodia (ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito). Di riflesso, in caso di utilizzo dei giochi da parte dei bambini e di danni causati a questi da parti danneggiate o mancanti delle strutture, la responsabilità potrà essere a carico del comune e dei suoi responsabili. Il comune per non essere condannato al risarcimento dei danni dovrà dimostrare il caso fortuito - inteso come evento esterno ed imprevedibile -.
Ovviamente, l’assenza di regolare manutenzione sarà elemento in grado di confermare che l’evento era assolutamente prevedibile ed evitabile se solo si fosse provveduto alla regolare manutenzione del gioco come prescritto dalle norme tecniche di sicurezza. Dal punto di vista penale -in caso di lesioni personali lievi, gravi o gravissime o peggio di decesso del minore causato dall’assenza di manutenzione il Comune -in persona di chi aveva il dovere di intervenire - potrà essere anche querelato denunciato processato e condannato per lesioni personali e o omicidio colposo. Le norme tecniche, infatti, non sono definite per mero gusto di dare delle regole noiose ma proprio per garantire la minimizzazione del rischio a cose e persone.